Locazioni brevi: le novità della Legge di bilancio 2024
Circolare n. 2 del 19/01/2024
Locazioni brevi: le novità della Legge di bilancio 2024
Dal 1° gennaio 2024, la cedolare secca trova applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione per la tassa piatta sulle locazioni brevi. L’art. 1, comma 63, della Legge n. 213/2023, ha infatti modificato l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 50/2017.
L’aliquota rimane al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
La cedolare secca sulle locazioni brevi:
- si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
- non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo di imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’ambito dell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve ex art. 4 del D.L. n. 50/2017.
Viene previsto un aumento dell’aliquota della tassa piatta che riguarda le locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni aventi le caratteristiche di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017, ma viene data la possibilità, quando gli immobili locati con contratti di locazione breve con cedolare secca siano fino a 4, di applicare comunque l’aliquota del 21% per un’unità immobiliare, “individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.
Il balzello all’aliquota più elevata si ha, quindi, dal “secondo” immobile in su. La scelta sulla locazione breve cui applicare l’aliquota del 21% è rimessa alla volontà del contribuente; il legislatore, infatti, non ha indicato un criterio in base al quale scegliere. Pertanto, alla luce del testo letterale della norma, il locatore può scegliere di applicare il 21% al contratto con canone più elevato.
Ritenuta – La ritenuta, che deve essere operata dagli intermediari che intervengano nel pagamento, è pari al 21% (anche dal 1° gennaio 2024), ma sarà versata a titolo di acconto. In sede di compilazione del quadro LC (modello REDDITI 2024) il locatore indicherà la ritenuta subita, pari al 21%, come acconto rispetto a quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva sui redditi da locazione breve.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 145/2023, è stato inserito l’art. 13-ter, che introduce nuovi obblighi con riferimento alle:
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliari destinate alle locazioni brevi art. 4 del D.L. n. 50/2017;
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Viene in primo luogo disciplinato il nuovo Codice identificativo nazionale – CIN che dovrà essere attribuito:
- Alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistica ea contratti di locazione breve;
- Alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva. L’istanza dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti.
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