Compensazioni in F24. Dal 1° luglio addio all’Home banking

Circolare n. 4 del 26/01/2024

Compensazioni in F24. Dal 1° luglio addio all’Home banking

La Legge n. 213/2023, Legge di bilancio 2024, ha esteso ai crediti INPS e INAIL le regole di compensazione previste per i crediti IVA ovvero per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, maturati in qualità di sostituto d’imposta e da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In particolare, il comma 94 (che modifica il comma 49-bis dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006), prevede l’obbligo utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 web o F24 on line o tramite intermediario abilitato ad Entratel) anche nel caso vengano utilizzati in compensazione in F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

In tali casi, con effetti dal 1° luglio 2024, non sarà più possibile utilizzare l’Home banking 

Il successivo comma 95 , in un’ottica di riduzione dei costi di riscossione fiscale (gli intermediari della riscossione convenzionati, vedi ad esempio le banche, sono remunerati per il servizio di pagamento degli F24), sembrerebbe però dare portata generale all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di compensazioni; infatti, le lettere a) e b), apportano una serie di modificazioni all’art. 11 (recante norme per la riduzione dei costi della riscossione fiscale), comma 2 , del D.L. n. 66 del 2014.  

Da qui, dal 1° luglio 2024, i versamenti in compensazione in F24 (versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, ecc.) dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni

Dunque, viene meno il riferimento alle compensazioni a saldo zero, ora sostituito con un generico riferimento al caso in cui siano effettuate delle compensazioni. 

Compensazioni e utilizzo canali telematici fino al 1° luglio (imposte e crediti d’imposta)

Titolari di partita IVA

Casistica

Indicazioni operative

Compensazione con saldo finale positivo

F24 esclusivamente telematico tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (non è ammesso il versamento tramite home banking/remote banking e nemmeno il modello cartaceo).

Compensazione con saldo finale pari a zero

F24 senza compensazione

Modello F24 esclusivamente telematico tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure home banking/remote banking (non ammesso il modello cartaceo).

Non titolari di partita IVA

Casistica

Regola

Compensazione con saldo finale positivo

Modello F24 esclusivamente telematico tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (non ammesso l’home banking/remote banking e nemmeno il modello cartaceo)

Compensazione con saldo finale pari a zero

Modello F24 senza crediti da compensare

  • Presentazione telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
  • Home banking/remote banking;
  • Cartaceo.

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 (vedi ad esempio compensazione IRES su IRES più conguaglio cash).

Regole dal 1° luglio per la generalità dei contribuenti (F24 con compensazioni)

Presenza di crediti compensati in F24, indipendentemente dal saldo (a zero, o positivo)

F24 esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (non ammesso l’home banking/remote banking e nemmeno il modello cartaceo).

Crediti interessati

Relativi: alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, maturati in qualità di sostituto d’imposta e da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL. Tutti i crediti da indicare in F24.

Studio MB Tax

Fondato nel 2019, a seguito di un’acquisizione di uno storico studio milanese, vanta un team di professionisti altamente qualificati e sempre aggiornati, pronti ad affrontare sfide con un approccio innovativo e dinamico, garantendo ai clienti i migliori servizi per la loro soddisfazione.

Contattaci